Dal 12 agosto 2026 si applica il regolamento (UE) 2025/40 sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio (PPWR). Molti venditori scoprono solo ora che per i loro imballaggi manca qualcosa: la dichiarazione di conformità, i dati del fornitore o l’etichettatura. A volte è più grave: un valore limite per sostanze nocive è superato.
Questo articolo spiega chi è interessato, quali tipi di non conformità esistono, cosa richiede il regolamento in ciascun caso e come rimediare nella pratica. Ogni affermazione rimanda al testo del regolamento.
La riguarda?
Sì, se vende merce imballata nell’UE – anche se l’imballaggio lo produce il suo fornitore. Il regolamento assegna gli obblighi in base al ruolo, e ogni venditore ricopre almeno uno di questi ruoli:
- Fabbricante – vende merce con il proprio nome o marchio (anche se la produce per lei una fabbrica in Cina) oppure modifica l’imballaggio (art. 21 PPWR). Per la maggior parte dei venditori Amazon, è il suo caso.
- Importatore – introduce lei stesso nell’UE merce proveniente da un paese extra-UE (art. 18 PPWR). Spesso un venditore è sia fabbricante (marchio proprio) sia importatore (importa in proprio).
- Distributore – rivende merce di un altro marchio senza modificare l’imballaggio (art. 19 PPWR).
Due tipi di non conformità – e perché è importante
Il regolamento distingue due tipi di non conformità. Cosa deve fare dipende da quale dei due si applica.
- Un requisito dell’imballaggio stesso non è soddisfatto (artt. 5–12 PPWR). Nella pratica oggi si tratta soprattutto delle sostanze di cui all’art. 5 PPWR: metalli pesanti (piombo, cadmio, mercurio, cromo esavalente) oltre 100 mg/kg in totale, oppure PFAS («sostanze chimiche eterne») oltre i limiti negli imballaggi a contatto con alimenti. Gli altri requisiti degli articoli 6–12 (riciclabilità, contenuto riciclato, etichettatura dei materiali) si applicheranno più avanti.
- Non conformità formale (art. 62 PPWR). L’imballaggio in sé è a posto, ma la dichiarazione di conformità manca o è errata; la documentazione tecnica manca o è incompleta; oppure sull’imballaggio mancano il numero di identificazione o il nome e l’indirizzo del fabbricante (art. 15 PPWR, par. 5 e 6).
Problema – cosa fare – quanto tempo
| Problema | Cosa fare | Quanto tempo |
|---|---|---|
| Nessuna dichiarazione di conformità | Redigere la dichiarazione, ad esempio con il generatore di dichiarazioni PPWR; richiedere in parallelo i dati del fornitore | da 1 giorno |
| Nessuna documentazione tecnica | Raccogliere risposte del fornitore, specifiche, risultati delle analisi | da alcuni giorni ad alcune settimane |
| Nessun numero di identificazione né recapiti del fabbricante sull’imballaggio | Etichette sulle scorte residue (ad es. dal generatore di etichette PPWR), stampa sull’imballaggio per i nuovi lotti | da 1 giorno |
| Il fornitore non conferma i metalli pesanti | Chiedere di nuovo punto per punto, in caso di dubbio analisi di laboratorio | da 1 a 4 settimane |
| PFAS oltre il limite negli imballaggi alimentari | Sospendere le vendite fino alla soluzione, cambiare imballaggio o fornitore | settimane, a volte mesi |
I tempi sono stime e dipendono dal fornitore e dal laboratorio.
Situazione 1: il prodotto non è ancora in vendita
Se sa o sospetta che l’imballaggio non soddisfi i requisiti, non lo immetta sul mercato finché il problema non è risolto. Per gli importatori ciò è previsto espressamente dall’art. 18 PPWR (par. 2), per i distributori dall’art. 19 PPWR (par. 3). Per i fabbricanti deriva dalla dichiarazione, con cui confermano la conformità sotto la loro esclusiva responsabilità.
Situazione 2: già in vendita, un requisito dell’imballaggio non è soddisfatto (artt. 5–12)
Si applica l’art. 15 PPWR, par. 8. Deve:
- adottare immediatamente misure correttive – a seconda dei casi, rendere conforme l’imballaggio, ritirarlo dal mercato o richiamare i prodotti già venduti;
- informare immediatamente l’autorità di vigilanza del mercato di ciascun paese UE in cui l’imballaggio è stato messo a disposizione della presunta non conformità e delle misure adottate.
Situazione 3: già in vendita, non conformità formale
Rimedi il prima possibile: rediga la dichiarazione, raccolga la documentazione, aggiunga le informazioni mancanti. L’art. 15 PPWR, par. 8 non la obbliga a segnalarlo lei stesso all’autorità. Ma se l’autorità rileva la non conformità, le chiederà di porvi fine (art. 62 PPWR). Se persiste, l’autorità può vietare la vendita o disporre il ritiro e il richiamo. La Commissione europea conferma questo ordine nei suoi orientamenti: prima una richiesta di rimediare, un divieto solo se la non conformità non viene eliminata.
Come si presentano nella pratica le misure correttive
Una misura correttiva non è necessariamente un richiamo. Il regolamento indica tre opzioni, e spesso la prima è sufficiente:
- Rendere conforme l’imballaggio. Applicare sulle scorte residue un’etichetta con il numero di identificazione e i recapiti del fabbricante, riconfezionare la merce, sostituire un componente problematico (ad es. il coperchio), completare i documenti.
- Ritirare il prodotto dalla vendita mentre l’imballaggio viene sistemato – ad es. disattivando temporaneamente l’inserzione sul marketplace.
- Richiamare dai clienti i prodotti già venduti. È l’ultima risorsa per i casi gravi, ad es. quando in un imballaggio alimentare è superato un limite per sostanze nocive.
La misura dipende dalla non conformità. Se manca un’etichetta, un richiamo presso i clienti è di solito sproporzionato. Se le sostanze nocive superano i limiti, può essere necessario. La valutazione finale può spettare all’autorità di vigilanza del mercato.
Esempi (situazioni tipiche)
1. Miele in vasetti di vetro, nuovo lotto. Un venditore in Germania prepara un nuovo lotto. Il fornitore dei vasetti ha inviato i dati sui metalli pesanti, il fornitore dei coperchi non ancora. La guarnizione del coperchio è a contatto con il miele, quindi servono dati sui PFAS anche per il coperchio. Il venditore compila la dichiarazione e invia al fornitore dei coperchi una richiesta in 4 punti. Quando arriva la risposta, viene inserita nella documentazione tecnica. Se la risposta rivela un problema, il venditore procede come nella situazione 1 o 2.
2. Articoli per la casa in un magazzino Amazon FBA. Il venditore importa la merce dalla Cina in proprio, quindi è l’importatore. Dopo il 12 agosto si accorge che sulle scatole mancano il numero di identificazione e l’indirizzo del fabbricante, e manca anche il suo indirizzo come importatore (art. 18 PPWR, par. 3). Parte delle scorte è già stata venduta. Si tratta di una non conformità formale. Le scatole in magazzino sono state prodotte prima del 12 agosto 2026: secondo gli orientamenti della Commissione europea, per queste scorte le informazioni possono essere fornite in un documento di accompagnamento anziché con una nuova etichettatura. Il venditore etichetta comunque le scorte residue perché è più facile da verificare, e il fornitore stampa i dati sui nuovi lotti. Richiamare le scatole già vendute è di solito sproporzionato in un caso del genere. Il venditore registra ogni passaggio nella documentazione tecnica.
3. Imballaggio alimentare sospetto di PFAS. Un venditore vende prodotti da forno in sacchetti di carta con rivestimento antigrasso. Il fornitore non può confermare che i sacchetti siano privi di PFAS, e un’analisi di laboratorio mostra che il limite è superato. Si tratta di una violazione dell’art. 5 PPWR. Il venditore sospende immediatamente le vendite, passa a un altro sacchetto e informa l’autorità di vigilanza del mercato della non conformità e delle misure adottate.
4. Distributore. Un venditore acquista prodotti finiti da un grossista in Germania e li rivende con il marchio del fabbricante senza modificare l’imballaggio. Non è il fabbricante, ma un distributore (art. 19 PPWR). Prima di vendere verifica che l’imballaggio riporti il numero di identificazione e i recapiti del fabbricante. Se queste informazioni mancano, non mette in vendita il prodotto finché non vengono aggiunte.
Come documentare la correzione
Tutto ciò che ha fatto deve risultare dalla documentazione tecnica – le autorità possono richiederla (art. 15 PPWR, par. 10). Registri:
- cosa è stato riscontrato e quando;
- quali prodotti e lotti sono interessati;
- quali misure sono state adottate e quando (etichetta, riconfezionamento, nuovo fornitore, sospensione delle vendite);
- nuovi documenti: risposta del fornitore, risultati delle analisi, dichiarazione aggiornata;
- se ha informato l’autorità – una copia della comunicazione e la data.
Cosa includere nella comunicazione all’autorità
Il regolamento le impone di segnalare la presunta non conformità e le misure adottate (art. 15 PPWR, par. 8). Nella pratica la comunicazione contiene:
- chi è: fabbricante o importatore;
- quali imballaggi e prodotti, numeri di lotto;
- in quali paesi sono stati venduti;
- in cosa consiste la non conformità;
- quali misure sono state adottate.
Per una comunicazione concreta all’autorità è meglio rivolgersi a un consulente o a un avvocato.
Scorte residue: si possono ancora usare i vecchi imballaggi?
Secondo gli orientamenti della Commissione europea (PPWR FAQ, 2ª edizione, agosto 2026), gli imballaggi prodotti prima del 12 agosto 2026 e non ancora immessi sul mercato non devono essere distrutti, rilavorati o rietichettati. Per questi il numero di identificazione e il nome e l’indirizzo del fabbricante possono essere indicati in un documento di accompagnamento.
Tuttavia la dichiarazione di conformità, la documentazione tecnica e i limiti per le sostanze (metalli pesanti, PFAS) valgono anche per queste scorte. Qui non c’è alcuna agevolazione.
Per la futura etichettatura dei materiali ai sensi dell’art. 12 PPWR esiste un periodo a parte: gli imballaggi fabbricati o importati prima della data pertinente possono essere messi a disposizione per altri 3 anni (art. 12 PPWR, par. 12).
Gli orientamenti della Commissione non sono giuridicamente vincolanti. L’interpretazione definitiva spetta alle autorità e ai tribunali.
Se l’autorità richiede documenti
- Deve fornire i documenti entro 10 giorni dal ricevimento della richiesta (art. 15 PPWR, par. 10) – in formato elettronico e, su richiesta, cartaceo.
- Devono essere redatti in una lingua facilmente comprensibile per l’autorità.
- Deve cooperare con l’autorità nelle misure volte a eliminare la non conformità.
Checklist: verifichi l’imballaggio prima di vendere
- Esiste una dichiarazione di conformità nella lingua di ciascun paese di vendita?
- Ha chiesto al fornitore i dati sui 4 punti: materiale, metalli pesanti, PFAS e regolamento 1935/2004 (gli ultimi due solo per imballaggi alimentari)? Raccomandiamo questa richiesta. La risposta va conservata nella documentazione tecnica.
- La documentazione tecnica è completa?
- L’imballaggio riporta un numero di identificazione?
- Sull’imballaggio figurano il nome e l’indirizzo del fabbricante – e, se importa in proprio, anche i suoi come importatore?
- Se ha modificato qualcosa dell’imballaggio, ne è diventato il fabbricante?
Dove aiutiamo – e quando serve un avvocato
In una prima consulenza (a partire da 99 €) chiariamo quale requisito è interessato, quali documenti mancano e in quale ordine procedere. Se incombe una sanzione o è già in corso un procedimento, serve un avvocato: non forniamo consulenza legale.
Domande frequenti
Devo informare io stesso l’autorità di vigilanza del mercato?
Se un requisito dell’imballaggio di cui agli artt. 5–12 PPWR non è soddisfatto (ad es. un limite per sostanze nocive è superato), sì, immediatamente (art. 15, par. 8). In caso di non conformità formale (nessuna dichiarazione, nessun numero di identificazione né recapiti del fabbricante) l’art. 15, par. 8 non richiede una comunicazione, ma deve rimediare rapidamente.
Posso continuare a vendere mentre il problema viene risolto?
Se i requisiti degli artt. 5–12 non sono soddisfatti, no: il prodotto deve essere ritirato o reso conforme. La non conformità formale va eliminata il prima possibile. Se l’autorità la rileva e persiste, può vietare la vendita (art. 62 PPWR).
Quali sanzioni si applicano?
Ogni paese UE stabilisce le proprie sanzioni. I paesi devono adottare le norme sulle sanzioni entro il 12 febbraio 2027 (art. 68 PPWR). Gli importi varieranno da paese a paese.
Posso vendere le scorte residue nei vecchi imballaggi?
Secondo gli orientamenti della Commissione europea, gli imballaggi prodotti prima del 12.08.2026 non devono essere rietichettati: il numero di identificazione e i dati del fabbricante possono essere indicati in un documento di accompagnamento. Dichiarazione, documentazione e limiti per le sostanze valgono anche per le scorte residue.
E se il mio fornitore non risponde?
Non deve attendere la risposta per compilare la dichiarazione. Chieda di nuovo punto per punto e richieda i documenti esistenti. In caso di dubbi concreti, ad es. sui PFAS negli imballaggi alimentari, faccia analizzare in laboratorio solo ciò che manca.
Informazioni generali, non consulenza legale. Aggiornato al 30.09.2026.
Fonti
- Regolamento (UE) 2025/40 (PPWR): artt. 5, 12, 15, 18, 19, 21, 62, 68
- Commissione europea: Domande frequenti sul regolamento (UE) 2025/40, 2ª edizione, agosto 2026